I provvedimenti e il dibattito politico sul contrasto alla violenza sulle donne
La storia (recentissima) dei provvedimenti legislativi, di natura penale e non, contro la violenza nei confronti delle donne non può essere letta correttamente, né – a mio avviso – compresa ed “accettata” se non la collochiamo nell’ambito proprio, cioè nell’ambito di una versione conflittuale dei rapporti di potere e dei legami sociali tra i generi.
Ho fatto non a caso riferimento all’esigenza che la legge sia “accettata”. Solo una legge culturalmente accettata, e dunque riconosciuta come ordinatrice necessaria di situazioni, rapporti, diritti, doveri, ha probabilità di essere rispettata e dunque di essere efficace, in quanto appunto se ne riconosca l’utilità e se ne avverta, più che il dominio, la cogenza. Cogenza, peraltro, che sia riflesso di un quadro culturale, ma anche simbolico, di riferimento comune ad una socialità, ad un gruppo di individui o, meglio, alla maggioranza di essi. E vedremo poi quanto conti che si tratti di una maggioranza numerica (come quella che si conta alle elezioni) o di una maggioranza dominante in virtù di rapporti di potere, presenti in quella comunità.
Questa osservazione è tanto più vera, quando ci si riferisce alla norma penale. L’ambito del diritto penale è infatti quello del dominio della forza (che lo Stato esercita in regime di monopolio), con la sottoposizione della libertà individuale, ma è insieme il luogo (del diritto) simbolico per eccellenza.
Si comprende allora come nell’Italia del 1930 il codice Rocco prevedesse:
- il delitto d’onore, che permetteva ai mariti di godere di sensibili sconti di pena nel caso in cui uccidessero la moglie infedele (scompare nel 1981);
- l’estinzione del reato di stupro nel caso di susseguente matrimonio – ricordo in proposito il “caso” di Franca Viola, la giovane siciliana che, rapita e violentata, a soli 17 anni rifiutò, per prima in Italia, il matrimonio “riparatore” – (scompare nel 1981).
Solo nel 1975 – con il nuovo diritto di famiglia – è abolita l’categorytà maritale, ovvero la liceità per il marito di usare mezzi di “correzione e disciplina” nei confronti della moglie. Il delitto di violenza sessuale è stato invece collocato fino al 1996 tra i delitti “contro la morale pubblica e il buon costume”, piuttosto che tra i reati contro la persona e, specificatamente, tra i reati contro la libertà.
A quest’ultimo riguardo, è evidente quanto peso avesse il valore simbolico e cosa producesse: la autodeterminazione femminile in ordine alla propria libertà spariva. E con essa spariva in quella norma lo stesso corpo delle donne. Esse comparivano e venivano tutelate solo in quanto corrispondessero all’ideale archetipico della incarnazione di un modello di moralità pubblica. Non sto a ricordare le questioni che potevano sorgere in occasione di un intervenuto stupro nei confronti di una prostituta e le argomentazioni condotte contro la vittima di quel reato: una donna che faceva commercio del proprio corpo – si pretendeva di affermare – era una donna per la quale non esisteva una tutela penale in caso di violenza sessuale.
Allo stesso modo, la corruzione di minori non era reato se il minore (vittima, diremmo oggi) fosse già “moralmente corrotto”.
Quell’impianto codicistico non rispondeva però solo ad un paradigma culturale “arretrato”, era bensì figlio di un sistema di rapporti di forza, dei rapporti di potere tra i due generi, e corrispondeva ad un modello di legame sociale. Dalle aule dei Tribunali ai luoghi di lavoro, alle famiglie, il modello patriarcale e il conseguente binomio dominio/soggezione segnava la relazione tra uomini e donne.
Per questo io preferisco parlare di violenza di genere. Perché allude più strettamente al conflitto tra gruppi sociali: uno dominate, uno soggiacente.
Un bellissimo libro del 1991 di Elizabeth Wolgast, La grammatica della giustizia, mette a fuoco questo tema in maniera straordinariamente illuminante, sino a criticare tutti quei tentativi di arbitraria riduzione ad unità dell’identità dei soggetti e di omologazione, che la logica maschile dominante ha operato continuamente mediante il diritto. E l’autrice cita un esempio pratico: il processo Roth vs. gli Stati Uniti d’America, a proposito di un caso di pornografia. A scontrarsi erano due interessi principali: da una parte, il diritto alla libertà di espressione e pubblicazione riconosciuto dal I emendamento; dall’altro, l’interesse sociale per l’ordine e la moralità. Mai venne preso in considerazione che il fatto in questione ledesse la dignità e la scelta delle donne a non vedersi umiliate, perché rappresentate come esseri inferiori, usati sessualmente o sadicamente. Questo a dimostrazione che il diritto non possa essere ritenuto “giusto”, quando sia semplice riduzione delle differenze, quando si riferisca a valori imposti da una sola parte con assoluta cecità di fronte alle “ragioni” altre, delle altre.
Risulta quindi ancora più evidente l’importanza di essere riusciti a fare approvare – a vent’anni dalla sua prima proposizione – la legge di riforma del codice Rocco nella parte relativa ai reati di violenza sessuale. Era il 1996.
Non voglio enfatizzarlo eccessivamente, ma fu certo un caso importante di rappresentanza femminile. Fu un fatto ovviamente simbolico, segnando il passaggio del reato di violenza sessuale dal titolo di reato contro la morale pubblica a reato contro la libertà, che vide le donne in Parlamento impegnate in maniera compatta, con posizioni assunte anche in libertà rispetto ai gruppi politici di appartenenza. La solidarietà di genere che si manifestò in quel caso ebbe una potenza politica straordinaria, sia per il risultato raggiunto sia per la capacità di creare una identificazione in quella battaglia di milioni di donne fuori dalle istituzioni.
Erano trascorsi pochi mesi dalla Conferenza mondiale sulle donne di Pechino del 1995 e i principi lì introdotti di empowerment e mainstreaming furono ripresi e considerati priorità politica per la prima volta nel nostro Paese nella direttiva Prodi-Finocchiaro, rivolta a tutti i ministri del Governo, che individuava anche come obiettivo strategico il contrasto alla violenza nelle relazioni personali e alla prostituzione coatta.
Possono essere considerati figli di quella direttiva e della riflessione collettiva che ne accompagnò l’attuazione numerosi provvedimenti approvati negli anni successivi. Mi riferisco alle misure contro la violenza nelle relazioni familiari, alla norma contro la tratta ai fini dello sfruttamento sessuale inserita nel Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), che riprende i contenuti dell’Addendum Prodi-Clinton di quello stesso anno. Giungendo all’attuale legislatura, ricordo: la ratifica della Convenzione di Istanbul del 2011, che vincola giuridicamente gli Stati alla tutela dei diritti delle donne; il decreto-legge sul contrasto alla violenza di genere (2013), che introduce diverse misure a tutela delle donne vittime di violenza e stalking, come l’allontanamento urgente dalla casa familiare di chi commette il delitto (anche nel caso in cui si tratti del proprietario dell’abitazione), la protezione della vittima, una tutela specifica qualora essa sia di nazionalità straniera; il congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza di genere; il provvedimento in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; la promozione nelle scuole dell’educazione alla parità dei sessi, finalizzata alla prevenzione della violenza, con un opportuno coinvolgimento anche dei genitori; l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere; il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dal quale derivano la Cabina di regia interistituzionale e l’Osservatorio istituiti presso il Dipartimento Pari opportunità, una più adeguata raccolta dei dati sul fenomeno, un potenziamento dei Centri antiviolenza.
L’azione politica e istituzionale che si è concretizzata anche con l’approvazione e l’attuazione di questi provvedimenti ha affiancato il lavoro svolto dalle associazioni che operano in questo campo nel nostro Paese, accrescendo l’incidenza del gender mainstreaming e aiutando molte donne vittime di molestie e violenze.
A rendere possibile tutto ciò (in coerenza con un quadro di riferimento internazionale ed europeo) di certo ha contribuito un riequilibrio di potere e un modello culturale di relazione tra i sessi più – ammesso che si possa dire – simmetrico. Sono convinta, peraltro, che una spinta decisiva per tale riequilibrio di potere sia rappresentata dal fatto che, con la diffusione dei diversi metodi contraccettivi nella totale disponibilità femminile e con la legge sull’aborto, sia venuta meno la capacità maschile di definire e dominare il potere di procreare. Tuttavia, non è venuto meno un modello che non voglio definire più patriarcale, ma che consiste in un contratto di genere e in un assieme di dispositivi culturali che lo sostengono, a causa dei quali le donne continuano a subire disuguaglianze strutturali e sistematiche rispetto agli uomini. Un indicatore canonico di questo – usato dagli studiosi – è dato dal fatto che le donne lavorano meno degli uomini e sono pagate meno, a parità di impegno e qualificazione.
Ma nel frattempo, a dispetto di tutti e di tutto, cresce e si afferma la libertà femminile della tutela alla procreazione, della libertà di disporre di sé, di autodeterminarsi inevitabilmente anche nelle relazioni affettive, amorose, sessuali.
Registriamo qui il nuovo punto di frizione, di vero e proprio conflitto tra i generi. Il disordine causato dalla libertà femminile è per l’altro genere origine di disorientamento, senso di privazione e di perdita di categorytà, che per un uomo spesso corrisponde a perdita di sé, di senso di sé.
Ecco quindi che a fianco dell’espressione di violenza “tradizionale” sulle donne, densa dell’armamentario completo di un rapporto dominio/soggezione (la violenza domestica “classica”, dovremmo dire inorridendo), come fosse un virus mutante, essa si dota di un altro armamentario quando quella stessa violenza si esercita nei confronti delle donne che, allontanandosi dal modello della deferenza e soggezione, affermano la volontà di scegliere se, come e quando amare l’altro.
La libertà femminile viene avvertita come intollerabile, dunque da eliminare, sopprimere. Sopprimendo la donna. È la tragica storia della impressionante sequela di femminicidi o anche di alcune forme di stalking: si pensi all’acido che cancella i volti, dunque la forma più evidente di identità della vittima. Non è un caso che alcune giuriste pensino a questo come reato contro l’identità.
La violenza di genere dunque, sia pure mutando, ogni volta svela un conflitto che ha al fondo una disputa per l’esercizio o per la difesa di un potere, o quantomeno di una primazia nella relazione.
I vincitori stupravano (e stuprano) le donne dei vinti così come bruciano le loro case per affermare il potere vittorioso e i corpi delle donne diventano propaggine del campo di battaglia: il violentatore (o i violentatori) esercita la propria forza su un soggetto diverso e più debole usando la propria perversa virilità come un’arma.
Uomini picchiano le proprie donne e compagne abitualmente come esercizio di comando o, allo stesso modo, usano violenza psicologica o economica. Uomini che sono stati rifiutati uccidono o sfregiano donne, che non sono disponibili a farsi limitare nella libertà di scegliere una relazione amorosa soddisfacente.
Le donne cambiano, crescono in libertà, cambiano le loro relazioni, e con loro muta – restando nell’essenza identità a sé – il virus della violenza.
Sia la debolezza femminile, sia la forza femminile non proteggono dalla violenza.
Per questo sostengo che si tratti, comunque, di un conflitto che ha al fondo una contesa su un potere dominante, quello maschile, che resiste e che attraversa classi sociali, professionali, livelli di istruzione, appartenenze geografiche. Senza distinzioni. Si tratta, cioè, di un conflitto politico. Il più eclatante dei conflitti politici, perché riguarda appunto i due generi.
Soluzioni? Tante sono già in campo, tante altre sono pensabili e sperimentabili e, soprattutto, vanno rese efficaci. Ma al fondo la questione potrà risolversi, politicamente appunto, quando per ogni verso, per ogni aspetto, per ogni convinzione, la simmetria nelle relazioni sociali, economiche, psicologiche e anche simboliche tra i generi sarà faticosamente raggiunta.